Art. 10 · RIPOSO PER I PASTI
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 10

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RIPOSO PER I PASTI

In vigore dal 22 ott 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-10