Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 lug 1961
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all' sono indicati nelle tabelle A, B, C, D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1917#art-3