Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 lug 1961
All'istituzione di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge -2 giugno 1939, n. 739; Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è stabilito nella misura di L. 84.225: 000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1916#art-3