Art. 97
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VIII

Art. 97

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In vigore dal 3 mar 1961
Il servizio utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza si computa a partire dalla data di iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza, salvo la valutazione del periodo di servizio riscattato a norma delle disposizioni vigenti per gli iscritti al Fondo medesimo e degli altri servizi eventualmente computabili precedentemente prestati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-97