Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VIII
Art. 96
124 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Il decreto ministeriale e il provvedimento del direttore generale con i quali viene disposta la cessazione dal servizio del personale inscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, al titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, sono emanati con la osservanza delle norme vigenti per analoghi provvedimenti riguardanti il personale con diritto a pensione a carico dello Stato.
Le cessazioni dal servizio di cui sopra dalle quali consegua un trattamento di quiescenza sono equiparate a collocamenti a riposo di diritto.
Rimangono salve le modalità previste dall' della legge 5 maggio 1952, n. 521.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-96