Art. 95
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VII

Art. 95

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In vigore dal 3 mar 1961
Qualora non sia possibile la scelta dei membri delle Commissioni provinciali per gli uffici locali fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti contabilmente dalla Direzione provinciale, i membri stessi possono essere designati e scelti fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti dalle Direzioni delle province limitrofe. Nelle sostituzioni di membri assenti, previste dal penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere sempre assicurata nelle Commissioni la rappresentanza dei direttori di ufficio locale e quella dei titolari di agenzia.
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