Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VII
Art. 95
123 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Qualora non sia possibile la scelta dei membri delle Commissioni provinciali per gli uffici locali fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti contabilmente dalla Direzione provinciale, i membri stessi possono essere designati e scelti fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti dalle Direzioni delle province limitrofe.
Nelle sostituzioni di membri assenti, previste dal penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere sempre assicurata nelle Commissioni la rappresentanza dei direttori di ufficio locale e quella dei titolari di agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-95