Art. 91
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 91

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In vigore dal 3 mar 1961
I ricevitori o portalettere reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi di quelli effettivi. Essi possono in ogni tempo, a discrezionale giudizio della Amministrazione, essere esonerati dall'incarico senza alcun indennizzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-91