Art. 89
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 89

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In vigore dal 3 mar 1961
La nomina del ricevitore o del portalettere reggente può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge: a) in caso di posti di nuova istituzione; b) per posti resisi vacanti; c) per sospensione dall'impiego dei ricevitori e portalettere titolari; d) quando detti titolari, assenti per qualsiasi motivo, siano, per comprovate cause di forza maggiore, privi del sostituto, oppure quando siano chiamati o richiamati alle armi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-89