Art. 88
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 88

116 / 139
In vigore dal 3 mar 1961
Ai ricevitori e portalettere si applicano, in quanto possibile, le norme circa la disciplina di cui ai precedenti articoli da 49 e 59.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-88