Art. 87
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 87

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In vigore dal 3 mar 1961
Per fruire della concessione dei viaggi a tariffa ridotta sulle linee delle Ferrovie dello Stato, i ricevitori ed i portalettere debbono essere provvisti, a proprie spese, di un libretto personale e di uno per la famiglia. La concessione è valevole per un anno solare tanto per il ricevitore o portalettere, quanto per le persone di famiglia, e non spetta durante i periodi in cui il ricevitore o portalettere si trovi fuori servizio per assenze per motivi di famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-87