Art. 85
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 85

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In vigore dal 3 mar 1961
Il ricevitore deve provvedere a proprie spese a quanto occorre per il servizio della ricevitoria. Egli può essere autorizzato a disimpegnare il servizio nella propria abitazione, purchè ne assicuri il regolare andamento. L'Amministrazione fornisce gratuitamente alle ricevitorie le piastre e cassette di impostazione, i sacchi, le bilance, gli stampati ed i registri, i timbri e la insegna esterna per la ricevitoria. Alle riparazioni dei materiale predetto provvede l'Amministrazione con diritto di eventuale rivalsa nei confronti del ricevitore qualora il danno sia imputabile ai medesimo. I ricevitori ed i portalettere sono tenuti con la loro retribuzione al pagamento dei contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-85