Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VI
Art. 85
113 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Il ricevitore deve provvedere a proprie spese a quanto occorre per il servizio della ricevitoria. Egli può essere autorizzato a disimpegnare il servizio nella propria abitazione, purchè ne assicuri il regolare andamento.
L'Amministrazione fornisce gratuitamente alle ricevitorie le piastre e cassette di impostazione, i sacchi, le bilance, gli stampati ed i registri, i timbri e la insegna esterna per la ricevitoria.
Alle riparazioni dei materiale predetto provvede l'Amministrazione con diritto di eventuale rivalsa nei confronti del ricevitore qualora il danno sia imputabile ai medesimo.
I ricevitori ed i portalettere sono tenuti con la loro retribuzione al pagamento dei contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-85