Art. 83
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 83

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In vigore dal 3 mar 1961
Al ricevitore ed al portalettere deve essere notificata, con preavviso di due mesi, la soppressione del posto; in caso di mancato preavviso nel termine suddetto, ad essi spetta la retribuzione per il periodo di due mesi a partire dal momento della notifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-83