Art. 80
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 80

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In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dei trasferimenti di cui all'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si considerano di pressochè uguale importanza le ricevitorie e i posti portalettere la cui prestazione giornaliera differisca di una sola ora.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-80