Art. 79
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 79

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In vigore dal 3 mar 1961
I cambi di posto autorizzati a norma dei primi due commi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, debbono effettuarsi entro il termine stabilito dall'Amministrazione.
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