Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VI
Art. 77
105 / 139In vigore dal 3 mar 1961
All'assegnazione dei posti di ricevitore o portalettere messi a concorso si procede seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dall'Amministrazione.
I prescelti debbono dichiarare, entro il termine fissato, se accettano la sede loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, sono considerati rinunciatari.
I concorrenti risultati idonei dopo l'ultimo vincitore hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perché non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria.
L'attribuzione delle sedi non può essere variata dopo la assegnazione.
L'assegnatario che abbia accettato deve assumere servizio nella nuova, sede alla data fissata nel decreto di nomina, tempestivamente comunicatogli dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-77