Art. 75
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 75

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In vigore dal 3 mar 1961
Nella formazione della graduatoria prevista dall' viene osservato il seguente ordine di preferenza: a) ricevitori o portalettere effettivi che in tale qualità abbiano prestato l'opera loro almeno per due anni; b) ricevitori o portalettere effettivi che non abbiano raggiunta l'anzianità di servizio come sopra prestato; c) ricevitori o portalettere reggenti, procaccia postali e incaricati dei servizi di procacciato con obbligazione personale, incaricati dei servizi di recapito e procacciato affidati in accessorio, incaricati di servizi di recapito eseguiti a spese dei Comuni, reggenti di zone di recapito provvisorie, i quali abbiano tutti prestato servizio in tali qualità da almeno due anni; d) sostituti di ricevitori e di portalettere, incaricati del recapito dei telegrammi ed espressi in base a contratto di diritto privato e le persone di cui alla precedente lettera c), i quali abbiano tutti prestato servizio con dette qualifiche da almeno un anno. I servizi da considerare, ai fini suindicati, debbono risultare lodevolmente svolti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-75