Art. 74
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 74

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In vigore dal 3 mar 1961
La Commissione centrale per gli uffici locali, previo, accertamento della ammissibilità dei concorrenti ai posti di ricevitore e portalettere, compila la graduatoria di merito prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120. La graduatoria di merito comprenderà un numero di candidati superiore a quello dei posti messi a concorso in modo la consentire l'assegnazione ai candidati in soprannumero dei posti di cui al terzo comma del successivo, . La graduatoria predetta deve essere pubblicata, oltre che nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, anche nella Gazzetta Ufficiale con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente incluso nella graduatoria stessa.
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