Art. 69
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. V

Art. 69

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In vigore dal 3 mar 1961
I capitolati d'oneri per i singoli recapiti, da stipulare dal direttore provinciale secondo il capitolato tipo approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, debbono indicare: a) i servizi affidati al concessionario; b) le garanzie circa la idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato ad avvalersi; c) l'obbligo del concessionario di sostenere le spese di impianto del servizio telegrafico a norma del regolamento del servizi telegrafici e telefonici, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni; d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'Amministrazione; e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'Amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito; f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni; g) le modalità delle prestazioni della cauzione; h) le condizioni alle quali diviene impegnativa o può cessare la concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-69