Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. IV
Art. 67
95 / 139In vigore dal 3 mar 1961
L'approvazione del coadiutore è data dal direttore provinciale in base a domanda con la quale il titolare della agenzia comunica la nomina del coadiutore e ne invia i documenti personali.
L'approvazione si intende tacitamente concessa qualora entro tre mesi dalla data di trasmissione della domanda e dei relativi documenti il direttore provinciale non abbia diversamente disposto.
L'approvazione non può essere data se il coadiutore ha compiuto il 65° anno di età; qualora, però, l'approvazione sia stata data in precedenza, essa cessa di avere effetto al compimento dell'età predetta.
In caso di particolare urgenza è consentita anche prima dell'approvazione l'ammissione in ufficio del coadiutore la cui nomina sia stata notificata alla Direzione provinciale.
Il titolare di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore può avvalersi come suo coadiutore, per non più di tre mesi del coadiutore di altra agenzia.
In casi eccezionali, ciò può essere consentito dal direttore provinciale anche per le agenzie con orario al pubblico superiore a cinque ore.
Il predetto incarico temporaneo è inefficace ai fini della assegnazione senza concorso ai sensi dell', lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120.
È in facoltà del direttore provinciale di revocare in qualunque momento per giustificati motivi l'approvazione concessa. Il titolare di agenzia può sostituire il coadiutore precedentemente nominato con altro approvato dal direttore predetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-67