Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. IV
Art. 64
92 / 139In vigore dal 3 mar 1961
L'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevista per gli ufficiali dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è disposta con decreto del Ministro.
Ai fini del calcolo dell'anzianità per l'attribuzione del coefficiente 211 di cui al comma precedente devesi tener conto delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La riduzione dello stipendio, inflitta nel periodo valutabile ai fini dell'attribuzione del coefficiente predetto, determina il ritardo di un anno nel passaggio al coefficiente stesso.
La sospensione dalla qualifica, inflitta nel periodo valutabile, comporta; oltre alla deduzione dal computo dell'anzianità del tempo trascorso in tale posizione, anche un ritardo di due anni nella attribuzione del coefficiente di cui al presente articolo: tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-64