Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. IV
Art. 62
90 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Per partecipare al concorsi per ufficiali dell'Albo nazionale è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall', del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; n. 3.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
I vincitori vengono invitati a scegliere entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ordine preferenziale, le sedi disponibili alla data in cui la graduatoria viene approvata e sono assegnati in base al posto occupato nella graduatoria stessa.
Per il conferimento del posti disponibili agli idonei si applicano le disposizioni dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Coloro che non scelgono alcuna sede nel termine stabilito sono destinati di ufficio.
Coloro che non raggiungono le sedi assegnate nel termine all'uopo stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-62