Art. 61
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. IV

Art. 61

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In vigore dal 3 mar 1961
Per la scelta dell'ufficiale delegato, il direttore provinciale, sentito il direttore, o reggente dell'ufficio, tiene conto dei requisiti di maggiore capacità e idoneità per la reggenza dell'ufficio, e l'incarico può essere revocato dallo stesso direttore provinciale per giustificati motivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-61