Art. 53
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 53

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In vigore dal 3 mar 1961
Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, a quella centrale per gli uffici locali se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni. Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni. È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto. L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione. L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-53