Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 48
22 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Compete al direttore provinciale stipulare i contratti di diritto privato previsti dal secondo comma dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, per provvedere al recapito dei telegrammi ed espressi nelle località in cui tali oggetti raggiungano almeno la media mensile di ottocento, che sarà accertata in base ai rilevamenti statistici dell'esercizio finanziario precedente.
I singoli contratti saranno stipulati in base ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali e il Consiglio di amministrazione.
Gli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) licenza elementare;
3) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'espletamento dell'incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-48