Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 42
16 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione fornisce gratuitamente anche alle agenzie, oltre che agli uffici locali, gli apparati per i servizi delle telecomunicazioni ed il materiale relativo, le cassette di impostazione, i sacchi, le bilancia, gli stampati ed i registri, i timbri ed il materiale per la bollatura, nonché l'insegna esterna per l'ufficio e quanto altro ritenga necessario; può anche fornire a proprie spese alle agenzie la cassaforte ed il bancone sportelleria.
Le riparazioni di tali oggetti, quando il deterioramento non sia imputabile al personale dell'ufficio, sono a carico dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-42