Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. III
Art. 35
86 / 139In vigore dal 3 mar 1961
L'accoglimento della domanda, di trasferimento deve essere comunicato all'interessato con l'invito ad assumere la gestione del nuovo ufficio nel termine di trenta giorni prorogabili di altrettanti per giustificati motivi. Il termine predetto può essere abbreviato per esigenze di servizio.
Decorso tale termine senza che sia intervenuta esplicita rinuncia ai trasferimento, gli interessati debbono essere esonerati dall'attuale gestione e dal giorno successivo saranno considerati a tutti gli effetti direttori o titolari degli uffici loro assegnati.
L'attribuzione della sedi non può essere variata dopo l'assegnazione.
A coloro che abbiano rinunciato dopo l'assegnazione si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Gli uffici non assegnati o rinunciati saranno conferiti ai sensi dell', comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, o messi a concorso a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-35