Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. III
Art. 34
85 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dei trasferimenti a domanda al sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, gli elenchi degli uffici disponibili devono essere pubblicati nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di giorni sessanta dall'accertamento della disponibilità.
Gli uffici pubblicati possono essere chiesti dai direttori di uffici locali dello stesso gruppo e dai titolari di agenzie di pressochè uguale importanza, a norma del secondo comma del sopracitato .
I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia che aspirino ad ufficio di gruppo o categoria inferiori, possono presentare, negli stessi termini fissati per il personale di cui al comma precedente domanda motivata, a norma del settimo comma del suddetto , limitatamente agli uffici disponibili del gruppo e della categoria prescelta.
Il termine di un anno previsto dall' penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, decorre dalla data del passaggio di gestione conseguente al cambio di ufficio o al trasferimento a domanda.
Le domande motivate degli interessati di cui al terzo comma del presente articolo, corredate della documentazione a sostegno dei motivi addotti, e con l'indicazione degli uffici richiesti, saranno sottoposte al parere della Commissione centrale per gli uffici locali la quale deve pronunciarsi sulla rispondenza del trasferimento agli interessi dell'Amministrazione, tenendo anche presente i motivi addotti dall'interessato.
Le domande sulle quali la Commissione centrale si pronunci favorevolmente saranno comprese ai fini dell'assegnazione, tra quelle presentate dagli aspiranti ai trasferimenti ai sensi del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Nel caso in cui lo stesso ufficio sia richiesto da più aspiranti, sarà formata un'unica graduatoria, in base all'anzianità di servizio, quali titolari, dei concorrenti e l'ufficio sarà assegnato al più anziano, sia che l'abbia chiesto ai sensi del secondo comma del citato , sia che si sia avvalso della norma di cui al settimo comma dello stesso articolo.
Qualora gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento allo stesso ufficio abbiano uguale anzianità di servizio quale titolare di ufficio, è preferito il più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-34