Art. 30
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 30

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In vigore dal 3 mar 1961
Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale, semprechè idoneo. La reggenza delle agenzie di nuova istituzione è affidata preferibilmente ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ovvero al coadiutore di altra agenzia, anche di province limitrofe semprechè dichiarati idonei.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-30