Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 3
64 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali nei gruppi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono i seguenti:
per il gruppo A............ punti non inferiori a 18.000
" " " B............ " " " " 13.000
" " " C............ " " " " 7.000
" " " D............ " " " " 4.000
" " " E............ " " " " 1.250
Gli uffici che non raggiungano il punteggio minimo previsto dal comma precedente per la classificazione del gruppo E sono classificati tra le agenzie.
In casi di riclassificazione si fa luogo a retrocessione a gruppo inferiore degli uffici che non raggiungano i punti seguenti:
Uffici locali di gruppo A.................. punti 16.200
" " " " B.................. " 11.700
" " " " C.................. " 6.300
" " " " D.................. " 3.600
Gli uffici locali di gruppo E che non raggiungano punti 1125 sono riclassificati tra le agenzie.
L'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può non far luogo alla variazione del gruppo o della categoria degli uffici locali o delle agenzie conseguente alla valutazione della entità del lavoro, qualora risulti che l'aumento o la diminuzione del lavoro sia dovuto a circostanze eccezionali transitorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-3