Art. 3
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 3

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In vigore dal 3 mar 1961
Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali nei gruppi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono i seguenti: per il gruppo A............ punti non inferiori a 18.000 " " " B............ " " " " 13.000 " " " C............ " " " " 7.000 " " " D............ " " " " 4.000 " " " E............ " " " " 1.250 Gli uffici che non raggiungano il punteggio minimo previsto dal comma precedente per la classificazione del gruppo E sono classificati tra le agenzie. In casi di riclassificazione si fa luogo a retrocessione a gruppo inferiore degli uffici che non raggiungano i punti seguenti: Uffici locali di gruppo A.................. punti 16.200 " " " " B.................. " 11.700 " " " " C.................. " 6.300 " " " " D.................. " 3.600 Gli uffici locali di gruppo E che non raggiungano punti 1125 sono riclassificati tra le agenzie. L'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può non far luogo alla variazione del gruppo o della categoria degli uffici locali o delle agenzie conseguente alla valutazione della entità del lavoro, qualora risulti che l'aumento o la diminuzione del lavoro sia dovuto a circostanze eccezionali transitorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-3