Art. 29
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 29

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In vigore dal 3 mar 1961
La classificazione degli uffici locali e delle agenzie di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali ed agenzie, viene provveduto alla loro classificazione definitiva ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e del presente regolamento; entro l'anno successivo dalla classificazione definitiva deve provvedersi all'assegnazione in titolarità di essi.
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