Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 28
8 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso in cui in ufficio locale o una agenzia venga temporaneamente chiusa, il direttore o il titolare, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato, se trattasi di direttore della reggenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo o, se trattasi di titolare, di un'agenzia di uguale importanza, possibilmente nella stessa sede, ed in mancanza anche della reggenza rispettivamente di altro ufficio locale o di altra agenzia di minore importanza.
Durante l'incarico di cui al comma precedente, il direttore o il titolare conserveranno lo stipendio in godimento.
Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicheranno le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e al direttore o titolare si applicherà il disposto dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-28