Art. 25
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 25

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In vigore dal 3 mar 1961
Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici (siano essi agenzie o uffici locali) esistenti nella stessa, località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tal caso, al titolare dell'ufficiò soppresso viene assegnato, se trattasi di direttore di ufficio locale, un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, se trattasi di titolare di agenzia viene assegnata un'altra agenzia di pressochè uguale importanza. L'Amministrazione procede alla nuova classifica dell'ufficio risultante dalla riunione con i criteri di cui al precedente , decorso un esercizio finanziario dalla, data del provvedimento di riunione. Al titolare dell'ufficio eventualmente classificato in base al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120. Reggenza degli uffici locali e delle agenzie
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