Art. 23
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 23

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In vigore dal 3 mar 1961
Il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della vacanza dell'agenzia stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, per la presentazione delle domande degli aspiranti all'assegnazione senza concorso di agenzie ai sensi delle lettere a) e b) dell' del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, modificato dalla predetta legge n. 120, decorre dalla vacanza del posto indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto in via subordinata. Decorso detto termine senza che sia stata presentata alcuna domanda, ovvero, qualora siano state presentate domande inammissibili per difetto di requisiti prescritti, l'agenzia si intende disponibile ai fini dell'applicazione degli e successivamente dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Nei casi in cui l'aspirante all'assegnazione sia stato nominato reggente in attesa del conseguimento del titolo di studio ai sensi del secondo comma dell' del decreto del Presiderite della Repubblica 5 giugno 1952; n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, la disponibilità dell'agenzia decorre dalla scadenza della proroga quando l'interessato non abbia prodotto il titolo di studio.
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