Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. II
Art. 20
81 / 139In vigore dal 3 mar 1961
All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicate nel termine fissatogli dall'Amministrazione.
I prescelti debbono dichiarare, entro il termine fissato, se accettano, l'ufficio locale o l'agenzia loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, sono considerati rinunciatari.
I concorrenti risultati idonei dopo l'ultimo vincitore hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perché non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.
L'attribuzione delle sedi non può essere variata dopo la assegnazione.
L'assegnatario che abbia accettato deve assumere servizio nella nuova sede alla data fissata nel decreto di nomina, tempestivamente comunicatogli dall'Amministrazione, e dalla stessa data cessa dalla qualifica precedentemente rivestita.
A coloro che abbiano rinunciato alla sede assegnata o che siano stati dichiarati rinunciatari di ufficio si applica la disposizione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120. Ove i medesimi siano già stati nominati al posto, la nomina stessa è revocata e ripristinata la precedente posizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-20