Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. II
Art. 19
80 / 139In vigore dal 3 mar 1961
La Commissione centrale per gli uffici locali, accertata la ammissibilità dei concorrenti:
predetermina i criteri di massima;
stabilisce il punto minimo per l'idoneità dei concorrenti;
e compila, quindi, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la graduatoria di merito, la quale comprenderà tutti i candidati che hanno conseguito il punto minimo per l'idoneità.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Amministrazione con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente incluso nella graduatoria stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-19