Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 15
76 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Sono adottati dal direttore provinciale, oltre ai provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, quelli con i quali sono nominati ed esonerati i ricevitori ed i portalettere reggenti.
Compete, altresì, al direttore provinciale di:
a) adottare i provvedimenti circa la commutazione, a domanda, in congedo ordinario o straordinario della aspettativa per infermità dei direttori di ufficio locale, dei titolari di agenzia e degli ufficiali;
b) adottare i provvedimenti circa le assenze per infermità dei ricevitori e dei portalettere;
c) rilasciare al personale degli uffici locali e delle agenzie, ai ricevitori ed ai portalettere la autorizzazione per la concessione del passaporto per l'estero e per la dichiarazione di visto sulla carta d'identità;
d) concedere l'autorizzazione di residenza di cui al comma secondo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
e) approvare i contratti stipulati presso la Direzione provinciale per affitto di locali ad uso degli uffici locali e delle agenzie e relative variazioni, quando l'importo non superi le lire trecentomila annue e la spesa complessiva il limite di competenza del direttore generale. Il direttore provinciale deve dare immediatamente notizia alla Direzione generale dei contratti predetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-15