Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 138
60 / 139In vigore dal 3 mar 1961
L'iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza può essere effettuata anche per i ricevitori o portalettere reggenti aventi titolo alla nomina ad effettivi, i quali abbiano chiesto la detta iscrizione in sostituzione di quella presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'iscrizione al Fondo ha effetto dalla data della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-138