Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 133
55 / 139In vigore dal 3 mar 1961
La spedizione della copia di deliberazione della pensione e la consegna all'interessato ai sensi dei precedenti , è effettuata anche ai fini di cui al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Le deliberazioni di concessione di indennità per una volta tanto, quelle di riscatto dei servizi e quelle con le quali si respingono le domande relative al trattamento di quiescenza sono direttamente comunicate all'interessato, con le stesse forme e modalità previste per le deliberazioni di pensioni, a cura dell'Istituto postelegrafonici con lettera analoga all'allegato I al regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.
La consegna della copia di deliberazione che concede o nega il riscatto è effettuata dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende previo ritiro di apposita ricevuta da inviarsi all'Istituto postelegrafonici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-133