Art. 131
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 131

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In vigore dal 3 mar 1961
Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'Istituto postelegrafonici invia alla Direzione provinciale competente l'ordine di pagamento redatto su apposito modulo. La Direzione provinciale inoltra l'ordine all'ufficio pagatore che ne effettua il pagamento all'intestatario o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia della deliberazione di concessione. L'ufficiale pagatore appone sulla copia della deliberazione il timbro "pagato" ed il bollo a data, e la restituisce all'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-131