Art. 130
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 130

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In vigore dal 3 mar 1961
In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre alla Direzione provinciale da cui dipende l'ufficio pagatore apposita domanda, corredata del certificato anagrafico di cui al precedente . La Direzione provinciale delle poste prende nota del cambiamento di residenza sul ruolo di pagamento e sull'apposito memoriale. Nei casi di trasferimento della residenza in Comune di altra provincia, la Direzione provinciale trasmette all'Istituto postelegrafonici la domanda dell'interessato con il relativo certificato anagrafico. L'Istituto postelegrafonici provvede al trasferimento della partita di pensione alla competente Direzione provinciale delle poste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-130