Art. 128
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 128

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In vigore dal 3 mar 1961
Le modalità di pagamento delle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza previste dai precedenti articoli si applicano sino a quando il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, che deve provvedere al pagamento, non abbia approvato dalle modalità diverse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-128