Art. 126
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 126

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In vigore dal 3 mar 1961
La Direzione provinciale delle poste, in base al ruolo, emette mensilmente i titoli di pagamento e li trasmette all'ufficio postale del luogo di residenza del pensionato, in tempo utile, in modo che la esecuzione del pagamento possa avvenire a partire dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il rateo di pensione. Il pagamento sarà eseguito previa esibizione del certicato di iscrizione (libretto) e previa quietanza sull'apposito titolo; sarà annullata la corrispondente casella del libretto con il timbro a data e vi saranno apposte l'indicazione della somma pagata e la firma dell'ufficiale pagatore.
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