Art. 12
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 12

73 / 139
In vigore dal 3 mar 1961
I portalettere, oltre al servizio di distribuzione, provvedono anche, ove occorra, al trasporto e scambio degli effetti postali, purchè compatibili con il disimpegno delle proprie mansioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-12