Art. 119
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Parte II

Art. 119

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In vigore dal 3 mar 1961
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della Commissione centrale per gli uffici locali e della autorità sanitaria, trasmette tutti gli atti all'Istituto postelegrafonici che li fa proseguire al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con una relazione nella quale sono riassunti tutti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi o medico-collegiali e le circostanze che possono far ammettere ed, escludere, il diritto al trattamento privilegiato. La relazione concluderà per la concessione o per il rifiuto del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta di concessione sarà specificata altresì la misura del trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-119