Art. 118
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Parte II

Art. 118

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In vigore dal 3 mar 1961
L'istanza per pensione privilegiata è trasmessa dall'Istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che procederà agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei caso di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità, con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-118