Art. 117
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Parte II

Art. 117

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In vigore dal 3 mar 1961
L'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di aver diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'Istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e le circostanze di fatto che, comunque, possono concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti. Uguale istanza motivata devono produrre gli aventi causa degli iscritti morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-117