Art. 116
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Parte II

Art. 116

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In vigore dal 3 mar 1961
Per la documentazione delle domande presentate dal superstiti dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza o del pensionato, dagli orfani di madre con pensione di riversibilità, dagli orfani che chiedono la pensione per il passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, dai familiari di un assente o dell'iscritto che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto alla pensione o al godimento della stessa valgono le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Nei casi di cui all' della legge 5 maggio 1952, n. 521, il presidente dell'Istituto postelegrafonici dispone la corresponsione della pensione provvisoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-116