Art. 115
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Parte II

Art. 115

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In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, la Direzione provinciale delle poste comunica all'Istituto postelegrafonici l'evento e invia ad esso copia dello stato di servizio e i documenti prescritti. Su domanda dei superstiti, l'Istituto provvede alla liquidazione della pensione provvisoria come è disposto nel precedente , invitando, eventualmente, i richiedenti a completare la documentazione. Ai fini della liquidazione definitiva devono essere prodotti i documenti prescritti per la liquidazione delle pensioni indirette o di riversibilità per gli impiegati dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-115