Art. 112
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 112

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In vigore dal 3 mar 1961
Sulla domanda di riscatto provvede il presidente dell'Istituto postelegrafonici con apposita deliberazione. Nella deliberazione sono brevemente indicati i motivi per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato. Nella deliberazione è stabilito, altresì, il contributo per il riscatto ed è specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione nonché il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'iscritto a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della deliberazione all'interessato. Qualora questi sia in servizio alla data della deliberazione, viene informata l'Amministrazione postale perché provveda per la ritenuta sullo stipendio delle rate di contributo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-112