Art. 110
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 110

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In vigore dal 3 mar 1961
Per ogni iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'Istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto Fondo e i provvedimenti relativi ad aspettative, punizioni disciplinari, promozioni ed, in genere, di ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'Istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-110